Sintesi della riunione dell'assemblea dei comitati del milanese
Ovviamente ciascun comitato è libero di sostenere il proprio emendamento nel caso non si riconosca nella mediazione prodotta.
Non sono state prese in considerazione le proposte di Bologna 3 e di Casalecchio che sono arrivate mentre eravamo in assemblea
NB: Ovviamnte sono rimaste fuori tutte le proposte che non potevano essere mediate che discuteremo a Roma in assemblea plenaria
Art. 1 comma 3. Diritto all’istruzione.
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti di Senago e di zona 4 con l’alternativa da discutere tra gratuito e comodato gratuito:
Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione, alla formazione, garantendo a questo scopo l’accesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori e la fornitura (gratuita) di libri di testo e materiali didattici (in comodato gratuito) agli alunni iscritti alla Scuola Media e alla Scuola Superiore. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai Saperi e al Mondo della Cultura. Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi per l’Educazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle Scuole ed ai Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del prodotto interno lordo
Art. 1 comma 4. Finalità.
Così riscritto con la mediazione degli emendamenti di Monza, Zona 2 e di zona 4 e Forlì
Il Sistema Educativo di Istruzione promuove l’acquisizione consapevole di saperi (conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente. A tal fine la pratica scolastica si organizza in un’alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico - educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra Istituti e con scuole di altri paesi e interventi educativi aperti al territorio.
Art. 1 comma 7. Lotta alla dispersione scolastica.
Così riscritto con la mediazione degli emendamenti di Monza, Gambaro/Volta Torino e Venezia
Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, la Scuola progetta interventi rivolti agli/lle alunni/e in situazioni di disagio e/o in difficoltà di apprendimento. Lo Stato assicura a ciascun Istituto Scolastico una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e, che concorra, insieme ai/lle docenti della classe, alla progettazione e realizzazione di tali interventi.
Nei casi di disagio socio-ambientale l'istituzione scolastica progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
Art. 1 comma 8. Valorizzazione delle diversità.
Così riscritto con la mediazione degli emendamenti di Zona 4, Clericetti/Tafani/Romagna, ITIS Curie Milano e Concorezzo,
Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza a norma della legge 5/2/1992 n. 104, garantendo prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione degli insegnanti in deroga alla quota di organico precedentemente richiesto. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono alunni/e diversamente abili sono costituite con 3 alunne/i in meno rispetto a quanto disposto dal precedente comma 6. In caso fossero presenti nella classe 2 alunni diversamente abili, si costituisce una classe anche con un numero inferiore di alunni/e. Al fine di garantire all’alunno/a diversamente abile un adeguato sostegno, senza però interferire nell’acquisizione dell’autonomia e nell’integrazione con la classe, nella determinazione dell’organico, coerentemente con il progetto educativo predisposto per l’alunno/a, va garantita l’assegnazione di docenti specialisti di sostegno, opportunamente formati, per tutto l’orario previsto dal progetto educativo predisposto per l’alunno/a”
Art 1 comma 9. Educazione interculturale e alfabetizzazione alunne/i migranti.
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti dei comitati: zona 4, Gambaro Torino, Concorezzo/Brugherio:
Al fine di promuovere l’alfabetizzazione nella lingua del Paese accogliente lo Stato assicura a ciascun Istituto Scolastico una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e; tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di un/una docente ogni 5 alunne/i con necessità di prima alfabetizzazione e di un/una docente ogni 25 alunne/i di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia). Lo Stato, inoltre, assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua/cultura madre, anche in rete con altre scuole, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e, e per erogare servizi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi del percorso formativo dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale. L’educazione interculturale si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità, di qualsiasi tipologia esse siano, e deve essere intesa come metodo trasversale a tutte le discipline e come attenzione costante praticata nella relazione educativa.
Art 1 comma 10. Gestione delle discontinuità.
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti dei comitati: Zona 4, Gambaro Torino, Senago:
Ogni Scuola del Sistema Educativo di Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva, per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A questo fine il Ministero della Pubblica Istruzione, anche a partire dalla verifica dell’esperienza degli Istituti Comprensivi e del passaggio dalla scuola media alla superiore, promuove e sostiene, con appositi progetti, curricoli ponte e percorsi di raccordo da attuare tra docenti, con gli/le alunni/e e con il coinvolgimento delle famiglie.
Art. 1 comma 11. Programmi.
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti dei comitati: zona 4 e Venezia:
Allo scopo di garantire un’omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero della Pubblica Istruzione adotta “Programmi didattici nazionali” e definisce le abilità, le conoscenze e le competenze di base che devono essere tendenzialmente raggiunte dagli alunni/e di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale. I ”Programmi didattici orientativi” della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Superiore, di cui all’art. 4 comma 4, saranno progettati per favorire un’evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un’ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione. I Programmi sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo di Istruzione ed esperti/e di riconosciuto livello scientifico, nominati con procedura pubblica dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti e cittadini. Fino all’adozione di tali “Programmi didattici orientativi”, rimangono in vigore gli Orientamenti Didattici per la Scuola dell’Infanzia del 1992, i Programmi Didattici per la Scuola Elementare del 1985, i Programmi e gli orari di insegnamento della Scuola Media del 1979. Il gruppo di lavoro della Scuola Superiore dovrà prioritariamente occuparsi del biennio unitario, di cui all’art. 4 comma 4, definendo i relativi programmi entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge.
Art. 1 comma 12 . Edilizia scolastica.
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti del Comitato zona 4, del Comitato di Venezia, del Comitato zona 2, del Comitato Concorezzo/Brugherio, del Comitato X Circolo di Bologna, del Comitato IC 7 di Bologna:
Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi per gli Istituti Scolastici, in merito alla sicurezza e al benessere fisicco-ambientale delle strutture. Il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con gli enti locali preposti, è impegnato a varare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, un piano per l’edilizia scolastica che provveda alla costruzione di nuove strutture e all’adeguamento delle strutture esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica. Le strutture dovranno essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste. Gli edifici scolastici dovranno essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere realizzata con la partecipazione attiva di insegnanti, genitori, alunne/i, personale non docente.
Art. 1 comma 13. Funzione docente.
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti del Comitato versiliese (parziale), di Venezia (parziale) e del Comitato di Senago:
Nel Sistema Educativo di Istruzione viene sancita l’unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari. La qualificazione delle/i docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le Istituzioni Scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi, privilegiando momenti di scambio di esperienze didattiche, anche tra diversi ordini di scuole. A tal fine si rende necessaria, all’interno di ogni scuola o istituto scolastico, la creazione di archivi didattici gestiti dal corpo docente che raccolgano materiali su esperienze significative e che siano liberamente fruibili.
Art. 1 comma 14. Partecipazione
Così riscritto con l’integrazione dell’emendamento del Comitato Concorezzo/Brugherio:
Lo Stato garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione della Scuola e la condivisione collegiale delle scelte in merito all’attività educativa e all’organizzazione della scuola tra tutte le componenti scolastiche attraverso gli Organi Collegiali esistenti, a cui andranno aggiunti il Consiglio dei Genitori, il Consiglio degli/le Studenti, il Collegio del Personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo. Gli Organi Collegiali, la cui ispirazione democratica sarà garantita innanzitutto dall’elettività dei loro presidenti, opereranno in conformità con i principi esposti nel comma 1 del presente articolo. Lo Stato, inoltre, promuove la partecipazione di genitori e studenti alla vita della Scuola, con l’obiettivo di far diventare la Scuola una palestra di cittadinanza fondata sulla costruzione concordata e condivisa delle decisioni. La progettazione partecipata troverà nella Scuola, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, occasioni diffuse e differenziate per costruire, sin da bambini, l’abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio futuro. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche. La valorizzazione del rapporto tra genitori e Scuola rientra tra i doveri di ogni Istituzione Scolastica e verrà da esse tradotta in azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali.
A tal fine le riunioni degli organi collegiali che li vedono coinvolti dovranno tenersi in orari tali da facilitarne la partecipazione. Lo Stato garantisce con opportune risorse tali interventi di valorizzazione.
Art. 1 comma 15. Autovalutazione
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti dei comitati Versiliese, Venezia, zona 4, Clericetti:
Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del sistema educativo, ogni Istituzione Scolastica realizza annualmente al suo interno un percorso di auto-valutazione. Questo è mirato ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione. L’auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di team, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, a partire dall’ascolto degli/lle alunni/e e dei loro genitori, aiuta la Scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli/lle alunni/e, sui/sulle docenti e sui genitori. A questo scopo la Scuola, con il supporto di opportuni finanziamenti statali, si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti di altri istituti, di scuole di diverso ordine e grado e dell’università, nonché specialisti/e in discipline variamente attinenti alle problematiche della didattica), che avranno il compito di facilitare l’azione autovalutativa e didattica, di aiutare la gestione dei gruppi di lavoro, e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale problema.
Art.2 comma 6
Assunto l’emendamento di zona 4, non quello di Concorezzo
Ai Comuni compete l’apertura, la gestione dei Nidi d’Infanzia e il controllo di quelli non comunali nel rispetto degli standard fissati. La spesa per la gestione dei Nidi d’Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione, i Comuni, con il contributo della famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l’edificio e i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.
Art 3 comma 1
Assunto l’emendamento di Monza
Al termine del paragfrafo sulla scuola media aggiungere
"favorisce la scela consapevole della scuola superiore"
Art 3 comma 3
Assunto l'emendamento di MonzaTogliere : “L’orario settimanale è di 40 ore.” Sostituire con :
E’ garantito un orario settimanale di 40 ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con le famiglie, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del/la bambino/a.
Art 3 comma 8
Aggiunta elaborata dall’assemblea dei comitati del milanese
Sono assegnate/i tre docenti ogni due classi a modulo e due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, e ove possibile le diverse competenze disciplinari, le preferenze sul modello didattico esplicitate dai/lle docenti coinvolte/i. Nell’ambito dello stesso modello didattico, i/le docenti operano collegialmente e sono contitolari, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica, del percorso formativo della/e classe/i loro assegnata/e.
Variazioni sull’attribuzione e/o organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all’interno del gruppo dei docenti contitolari che ne concordino la modifica.
Art 3 comma10
Così riscritto con l’integrazione degli emendamenti dei comitati Senato e Concorezzo
Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media è favorito da prove che accertino le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni. Le prove sono un momento significativo e condiviso del percorso effettuato e sono predisposte in accordo tra insegnanti dei due ordini di scuola. Esse si riferiscono ai percorsi didattico-educativi pregressi ed a quelli progettati dalla scuola media.
Le prove hanno luogo alla fine dell'anno scolastico e sono condotte dai docenti di classe e da un docente della Scuola media.
Art 3 comma14
Rilettura della proposta di Concorezzo elaborata nell’assemblea dei comitati del milanese
Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull’istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d’insegnamento e del tempo mensa. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell’organico d’istituto. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari e di laboratorio e per attivita’ curricolari
Art. 3 NUOVO DA INSERIRE
Elaborato nell’assemblea dei comitati del milanese
Il Ministero promuove sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra scuola elementare e media. L'organizzazione delle attività didattiche sarà attenta ai bisogni degli alunni dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all'interdisciplinarietà, alla cooperazione.
Tali percorsi di sperimentazione sono finalizzati all'individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra elementare e media e la formazione di un unico ciclo di otto anni.
Art. 4 comma 5
Elaborato nell’assemblea partendo dalla priposta di zona 4
… in 5 macro-aree: umanistica, scientifica, tecnica, artistica, musicale. ...
