Proposte di modifica alla bozza di Antonio Marraccini
Nella bozza di legge di iniziativa popolare abbiamo raccolto la sintesi condivisa di una grande dibattito. Su alcuni commi non si è raggiunto un accordo nella formulazione o sulla opportunità di un loro inserimento. Li sottoponiamo alla discussione più allargata. In questa pagina sono racolte le proposte di Antonio Marraccini,
Scarica il file in formato .rtf con le proposte e il testo della bozza a confronto per facilitarne la lettura.
Proposte Marraccini
Qui di seguito invece i commi che potrai commentare (Le modifiche proposte in neretto corsivo)
PROPONENTE :
Antonio Marraccini, docente ITIS “ L. da Vinci” Borgomanero (Novara)
- TITOLO
NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE NELLE SCUOLE STATALI DI BASE E SUPERIORE , DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI NIDI DELL’INFANZIA E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
- Art. 1- ISTITUZIONE SCOLASTICA EDUCATIVA E FORMATIVA
- 1. Riferimenti generali.
L’Istituzione scolastica educativa e formativa statale assolve autonomamente alla sua funzione istituzionale di educare, di istruire e di formare, secondo il dettato costituzionale, nel rispetto e nella tutela della libertà di insegnamento e di apprendimento. Si ispira a principi di pluralismo e di laicità. (….OMISSIS…prosegue inalterato fino al termine del comma)
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RATIO:
l’emendamento esplicita in temini inequivocabili la natura (Istituzione Scolastica educativa e formativa statale), la sua «funzione istituzionale» , che svolge «secondo il dettato costituzionale» «autonomamente« come prerogativa della propria autonomia «nel rispetto e nella tutela della libertà d'insegnamento e apprendimento»
Questa formulazione, esplicita e inequivocabile, fà piazza pulita di idee di scuola come servizio erogatrice di servizi ad un’utenza, richiama la sua autonomia e quella della sua funzione ,oltre a ricondurre alla tutela della dignità della funzione docente e alla tutela della libertà di insegnamento, che ha valenza costituzionale e al diritto all'apprendimento. - 6. Organici.
(Si aggiunge al termine del comma 6)
vengono definite le procedure e un piano poliennale di immissioni in ruolo dei docenti precari su tutti i posti disponibilibi, con la garanzia della certezza dei diritti acquisiti, l’equità e la trasparenza nel sistema di reclutamento L’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale docente abilitato o idoneo, del personale in posizione utile per il conferimento di incarichi, indipendentemente dal percorso abilitante sostenuto, col mantenimento dell’anno di prova, avviene tramite l’applicazione anche nell’Istituzione educativa della legge n° 230 del 18/04/1962, che prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato , al terzo incarico annuale, a tutti gli effetti giuridici, contrattuali, normativi e retributivi.
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RATIO:
Vengono così realizzate per legge la regolarizzazione della posizione degli insegnanti qualificati che operano da molti anni al servizio della pubblica amministrazione; politiche in sintonia con lo spirito del trattato dell’Unione Europea in fatto di formazione, istruzione e occupazione; il rispetto degli articoli 125 e 126 del trattato C.E. sul diritto alla formazione professionale e piena attuazione del principio di non discriminazione, punto fondamentale della direttiva comunitaria n°70/99/CE.
Vengono altresì create le premesse per stabilire contrattualmente, la assoluta parità dei diritti normativi, politici e retributivi per tutti i docenti, assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, a fronte di pari doveri contrattuali, dell’unicità della funzione docente e della collegialità dell’azione didattica, con il riconoscimento per intero dell’anzianità di servizio e progressione di carriera ai fini giuridici ed economici. Per i docenti con contratto a tempo determinato viene auspicata sempre contrattualmente : la parità di trattamento con i docenti di religione cattolica, con il pagamento degli stipendi fino al 31 agosto per tutti gli incarichi annuali, sia sulle cattedre di diritto che di fatto, conferiti dai CSA; il conferimento delle supplenze annuali nella scuola pubblica, tassativamente entro il primo giorno dell’anno scolastico, per il suo regolare inizio e svolgimento, in presenza dell’intero corpo docente; che la retribuzione delle supplenze temporanee non annuali venga effettuata per i periodi di effettivo insegnamento, nonché di quelli a loro equiparati per legge o per disposizione del ccnl di comparto; che il pagamento degli stipendi avvenga tassativamente entro trenta giorni dalla data di conferimento dell’incarico e della presa di servizio, con il pagamento automatico degli interessi legali per il ritardato pagamento Vengono infine garantite la certezza dei diritti acquisiti, l’equità e la trasparenza nel sistema del reclutamento del personale docente; la possibilità di presentare domande di incarico a tempo determinato presso tutte le scuole della provincia.
- 13. Funzione docente.
(Si propone la riscrittura)
l’Istituzione educativa viene sancita l’unicità della funzione docente, senza gerarchie giuridico-funzionali, né distinzione di ruoli e di prerogative,la pariteticità dell’azione collegiale e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari nel concorrere a perseguire le finalità di cui al comma 2. Il personale docente con incarichi di collaborazione con la dirigenza scolastica, ad evitare distacchi completi e/o prolungati dai compiti inerenti alla funzione docente mantiene comunque incarichi di insegnamento per almeno la metà dell’orario settimanale di insegnamento.
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RATIO:
si vuole limitare ed impedire l’instaurarsi di una gerarchia di fatto all’interno dell’istituzione scolastica - 15. Autovalutazione
(Si propone la riscrittura)
Al fine di incrementare il successo scolastico del processo di insegnamento-apprendimento attraverso l’azione collegiale e contemporaneamente innalzare il livello qualitativo dell’Istituzione educativa, contribuire al superamento di eventuali debolezze e limiti delle esperienze didattiche-educative adottate, promuovere la diffusione di quelle positive ed efficaci , adeguare la dotazione e il livello delle risorse disponibili , valorizzare e responsabilizzare il personale scolastico, ogni istituzione scolastica realizza annualmente un percorso di analisi, di esame consuntivo e di autovalutazione degli esiti della propria azione educativa, didattica e progettuale, attraverso incontri collegiali e di team, questionari, colloqui con i discenti e i loro genitori e tutto quanto verrà ritenuto utile. A questo scopo la scuola può avvalersi a sua discrezione anche del contributo di figure professionali esterne (docenti universitari, psicologi/he di gruppo, sociologi/he, pedagogisti/e, ASL ecc)
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RATIO :
per una reale autovalutazione deve essere mantenuta la discrezionalità nell’avvalersi del contributo di esperti esterni, per molti motivi tra i quali il rispetto dell’autonomia dell’istituzione scolastica, la tutela della libertà d’insegnamento, il rispetto della deontologia professionale del corpo docente e delle sua esperienza e competenze acquisite, verificate e costantemente migliorate, nel rapporto quotidiano, costante e prolungato,con le nuove generazioni, nelle condizioni reali dell’espletamento della sua funzione educativa e formativa sul campo, in un rapporto di fiducia e di collaborazione tra tutti i soggetti attivi del popolo della scuola ( docenti, alunni, ATA, genitori), nel rispetto dei rispettivi ambiti, ruoli e prerogative, in una scuola-istituzione e non «servizio che eroga un servizio ad un’utenza e di cui valutare la qualità». In questa ottica scompare ogni valutazione esterna, il volere valutare la scuola, i docenti e il loro operato con scopi diversi dal perseguimento del successo del processo di insegnamento-apprendimento. - Art 4. SCUOLA SUPERIORE
(si propone l'aggiunta di un nuovo comma)
8. Il personale docente dell’istruzione tecnica superiore è costituito da docenti universitari e della scuola secondaria superiore e da insegnanti tecnico-pratici con significative competenze tecniche laboratoriali
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