Modifiche all'articolo 4
Art 4 Scuola Superiore
modifica del titolo
- PROPONENTE:
Comitato versiliese in difesa della scuola pubblica statale
Art. 4 SCUOLA DI BASE DEL TERZO CICLO (ex Scuola Superiore)
Art.4 comma1
- PROPONENTE:
Comitato zona 4 Milano
La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi/e (nel) presenti sul territorio nazionale. …
Art.4 comma 1 bis (NUOVO)
- PROPONENTE:
Comitati di Roma
In Italia la popolazione risiede per il 51% in Comuni fino a 20.000 abitanti ( ISTAT 2002), in un Comune di 20.000 abitanti può esservi al massimo ( ma spesso non ce n’è nessuna) una Scuola Superiore. L’80% degli italiani risiede in Comuni al di sotto di 100.000 abitanti, in un Comune di 100.000 abitanti vi possono essere al massimo 4 Scuole Superiori , un numero ben lontano dal coprire la gamma degli indirizzi scolastici.
E’ evidente perciò che il pendolarismo nel nostro Paese è un fatto fisiologico. Per rendere effettiva la libertà di scelta degli studenti nei confronti dei vari indirizzi di Scuola Superiore è indispensabile facilitare la vita degli studenti pendolari. Questo obiettivo si può raggiungere realizzando la gratuità dei trasporti e attuando nelle Scuole Superiori servizi che non rendano afflittiva la loro frequenza.
Gli studenti che frequentano le Scuole Superiori hanno diritto al trasporto pubblico gratuito. Nelle Scuole Superiori frequentate da un congruo numero di studenti pendolari verranno predisposti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica : Biblioteche, mense, attrezzature sportive, aule studio,laboratori. Qualora emerga la necessità per un congruo numero di studenti di servizi che facilitino la permanenza e la frequenza scolastica, la scuola è impegnata a fare richiesta di realizzazione di detti servizi agli Enti Locali preposti.
Art.4 comma 2
- PROPONENTE:
Comitato zona 4 Milano
si propone di cambiare la congiunzione all’ultima riga (“e” invece che “o”) per sottolineare che l’accesso ai livelli successivi di istruzione e l’accesso al mondo del lavoro hanno pari dignità.
… capacità adeguate per l'accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione e (o) al mondo del lavoro.
Art. 4 comma 4
Formulazione contenuta nella bozza:
Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 30 ore e uno di orientamento di 6 ore. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti Superiori ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale. Il curricolo di orientamento propone agli/lle studenti un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell’Istituto prescelto. I singoli Istituti possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali. L’organico di Istituto è aumentato di conseguenza. Nel biennio il passaggio fra diversi Istituti è libero. La Scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione per il recupero delle materie di orientamento. Il biennio unitario entra in vigore dopo 12 mesi dall’approvazione della presente legge.
- PROPONENTE:
Comitato versiliese in difesa della scuola pubblica statale
riscrivere il comma così:
Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 30 ore e uno di orientamento di 6 ore. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti del Terzo Ciclo ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale, da una didattica finalizzata al recupero e da momenti didattici articolati in lavori di gruppo. Il curricolo di orientamento propone agli/alle studenti un primo approccio a tutte le 5 macro-aree previste al comma successivo. I singoli Istituti possono offrire orari supplementari a base laboratoriale, ulteriori tempi di studio assistito, progetti didattici, ecc., senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali.
L’organico d’istituto è aumentato di conseguenza. Nel biennio il passaggio tra i diversi Istituti è libero. Il biennio unitario entra in vigore dopo 12 mesi dall’approvazione della presente legge.
- PROPONENTE:
Comitato Volta/Gambaro Torino
32 ore settimanali sono un carico oltre al quale non conviene andare se si vuole lasciare uno spazio – indispensabile – al lavoro personale.
modificare la ripartizione oraria attribuendo uno spazio maggiore al curricolo di orientamento, non “ore”, ma delle “materie comuni” per il curricolo di base: ad esempio italiano, matematica, storia, inglese.
togliere, a carattere laboratoriale per rispetto della libertà didattica degli insegnanti
- PROPONENTE:
Bologna 2
Sostituire
(ELIMINARE: Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 30 ore e uno di orientamento di 6 ore. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti Superiori ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale) Il sistema superiore, unico nella gestione e nelle infrastrutture, garantisce un dialogo ed un'interazione fra le esperienze didattiche della formazione professionale e della scuola, attraverso un biennio integrato compatibile con le necessarie ed inevitabili diversità dei percorsi formativi, che rispetti la pari dignità della formazione professionale e liceale e che tuteli la reale flessibilità nel passaggio fra i diversi istituti. (ELIMINARE: Il curricolo di orientamento propone agli/lle studenti un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell’Istituto prescelto. I singoli Istituti possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali) Il biennio integrato permette agli/lle studenti/esse , grazie a percorsi di studio individualizzati e specifici per l'indirizzo prescelto, il raggiungimento della consapevolezza delle proprie attitudini e capacità nonchè la maturazione soggettiva dell'individuo, a cui corrisponde anche l'eventuale possibilità di tornare sulle proprie scelte senza essere eccessivamente penalizzato o addirittura estromesso dal sistema formativo. Il biennio integrato si articolerà in un curricolo base di 25 ore alle quali si aggiungeranno ore supplementari in ragione dell'indirizzo, dell'area di studi e alle preferenze dello studente stesso, fino ad un massimo di 40 ore, dal quale sono esclusi eventuali progetti didattici, corsi e progetti formativi offerti facoltativamente dagli istituti in orari pomeridiani in base alle richieste. L’organico di Istituto è aumentato di conseguenza. Nel biennio il passaggio fra diversi Istituti è libero. La Scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione per il recupero delle materie di orientamento. Il biennio unitario entra in vigore dopo 12 mesi dall’approvazione della presente legge.
Art. 4 bis (NUOVO ARTICOLO)
- PROPONENTE:
Comitato di Parma
Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo e di agevolare le scelte professionali future degli/delle studenti, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’università e della ricerca, le Scuole Superiori di tutte le macro-aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento. Questi dovranno avere una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettueranno nel corso dell’anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le Scuole ed i datori di lavoro pubblici o privati del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio ...). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l’Impiego.
Questi percorsi potranno prevedere sia l’intervento di esperti in classe sia l’inserimento del/la singolo/a allievo/a nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Gli interventi di esperti verranno progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l’indirizzo di riferimento e si svolgeranno in orario curricolare e in compresenza con i/le docenti. Gli inserimenti dei/lle singoli/e allievi/e nelle realtà di lavoro verranno progettati in modo che essi possano essere funzionali al complessivo percorso di apprendimento.
I soggetti promotori avranno l’obbligo di assicurare gli/le studenti, mediante specifica convenzione con l’INAIL e per la responsabilità civile, e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare le attività svolte dal/la studente in una relazione scritta da inviare all’Istituto Scolastico.
La Scuola è tenuta a verificare con lo/a studente la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dell’esperienza dei percorsi, richiedendogli/le di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto. La Scuola attesta la frequenza da parte dello/a studente dei percorsi studio-lavoro, nonché gli obiettivi raggiunti nelle attività di laboratorio con gli esperti realizzate nel percorso scolastico, che lo/la studente potrà inserire nel suo curriculum vitae. L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le Scuole, nel rispetto di tutte le condizioni descritte in questo comma, ma la frequenza, per quanto concerne l’inserimento nella realtà di lavoro, è a discrezione dello/a studente.
I percorsi studio-lavoro, in entrambe le tipologie previste, potranno essere progettati in modo da costituire occasione formativa certificabile, anche per il personale docente coinvolto.
- Proponete:
Comitato Versiliese
A proposito del testo da inserire eventualmente dopo il comma 5 dell’art. 4 Scuola di Base del Terzo Ciclo (ex Scuola Superiore) si propone una riscrittura
Nel corso del Triennio di Indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo e di agevolare le future scelte professionali e/o formative degli/delle studenti mediante la conoscenza del mondo del lavoro, dell’Università e della Ricerca, le Scuole di Base del Terzo Ciclo di tutte le macro-aree possono organizzare percorsi studio-lavoro.
Questi dovranno avere una durata limitata nel tempo (una o due settimane al massimo durante gli ultimi due anni di scuola) e si effettueranno nel corso dell’anno scolastico sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole ed i datori di lavoro pubblici o privati del territorio di riferimento, allo scopo di avvicinare la scuola alla cultura del mondo del lavoro. Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l’Impiego.
Questi momenti saranno comunque coordinati alle esigenze didattiche; a questo scopo, sarà possibile, per i singoli istituti o per gruppi di scuole, optare piuttosto per un’attività di tipo seminariale, svolta all’interno della scuola, in cui affrontare problematiche legate al mondo del lavoro, in accordo con quanto enunciato nell’Art. 1, comma 1 della presente legge che stabilisce le finalità del Sistema Educativo di Istruzione Statale. Gli eventuali interventi a scuola di esperti verranno progettati appositamente per la classe o le classi, su argomenti e tematiche specifiche correlate con l’indirizzo di riferimento e si svolgeranno in orario curricolare e in compresenza con i/le docenti. Nel caso in cui lo/la studente venga inserito/a in una realtà di lavoro convenzionata, i soggetti promotori avranno l’obbligo di assicurarlo/la mediante specifica convenzione.
Una commissione eletta dal Collegio dei e delle Docenti coordinerà le attività e riferirà al Collegio stesso per le valutazioni in itinere e finali. L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le Scuole, nel rispetto di tutte le condizioni descritte in questo comma, ma la frequenza da parte della/dello studente non è obbligatoria.
Art. 4 comma 5
- PROPONENTE:
Comitato zona 4 Milano
si discute sulle macro aree. La volontà è quella di eliminare completamente la gerarchizzazione attualmente esistente che vede nell’immaginario collettivo in testa alla piramide il liceo classico e poi via via il liceo scientifico, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. Si propone quindi di denominare un’area tecnico-scientifica a significare la necessità di non disgiungere la scienza dalla tecnica (non esiste nessuno scienziato che possa fare scienza senza un corredo di tecnica e di tecnici che glielo permettano) e di eliminare la dizione professionale per togliere anche dalla sola immaginazione di alcuni insegnanti che il possibile accorpamento con gli attuali istituti professionali sia dequalificante per la loro scuola e il loro prestigio sociale e professionale.
… in 5 macro-aree: umanistica, tecnico-scientifica, tecnica(o-professionale), artistica, musicale. ...
- PROPONENTE:
Bologna 2
sostituire "il triennio della scuola superiore" con
"il sistema superiore".
- PROPONENTE:
Comitato di Monza
sostituire "il triennio della scuola superiore" con
quadriennio della Scuola Superiore
- PROPONENTE:
Comitati di Roma
È indispensabile garantire che tra i vari indirizzi delle Scuole Superiori venga garantita la possibilità che alcuni indirizzi conferiscono agli studenti diplomi professionalizzanti e terminali (periti tecnici, agrari, chimici, geometri, ragionieri,ecc). Si tratta cioè, di proseguire l’ importante funzione che hanno svolto gli Istituti Tecnici e Professionali di Stato. Questi Ordini di Scuola che raccolgono circa il 60% della popolazione scolastica delle Scuole Superiori (37% negli Istituti Tecnici, 23% negli Istituti Professionali) sono studenti che in gran parte per le condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie di provenienza non hanno, né a 14 anni né a conclusione del biennio, nel loro orizzonte di vita la frequenza dell’Università. Nell’ultimo cinquantennio queste scuole hanno costituito incontestabilmente uno snodo e un’articolazione importante non solo per la scuola ma per l’intera società. Sono state uno strumento di mobilità sociale e culturale, di democratizzazione per quei giovani che le più varie ragioni non avrebbero frequentato un Liceo.
Quindi si propone l’aggiunta del seguente capoverso al comma 5 :
Nelle scuole Superiori i cui indirizzi rientrano nella macro-area tecnico-professionale, al termine del triennio si conseguono Diplomi Professionalizzanti e terminali che consentano l’accesso alle relative figure lavorative. Questi Diplomi costituiscono Titoli necessari e sufficienti per l’iscrizione a tutte le Facoltà universitarie. Le singole Facoltà e/o Dipartimenti organizzano autonomamente corsi propedeutici per gli studenti provenienti da questo tipo di scuola.
Art. 4 comma 7
- PROPONENTE:
Comitato zona 4 Milano
si propongono alcune modifiche, per sottolineare chi nomina le commissioni d’esame, che queste devono essere presiedute da un docente di scuola statale (in maniera che fra le righe si capisca che anche le commissioni delle scuole non statali devono essere costituite allo stesso modo). Non si vede poi motivo per cui i presidenti debbono venire da lontano (è in realtà un inutile aggravio di spesa, anche se a parere di qualcuno poteva costituire un’occasione di confronto fra diverse realtà e modi di fare scuola) ed è opportuno non specificare il numero dei commissari ma solo le proporzioni, perché in diverse aree e indirizzi le materie da rappresentare possono essere diverse.
… Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero, è presieduta da un/a docente di (una regione diversa da quella dell'Istituto) scuola statale e composta per il 50% da (otto) docenti(, di cui quattro) di altro Istituto. ...
- PROPONENTE:
Bologna 2
cancellare
"di cui quattro di altro istituto"
- PROPONENTE:
Comitato del Coordinamento insegnanti e genitori delle scuole superiori di Bologna
Sono sorte diverse perplessità sul carico orario per gli studenti.
Solo il raggiungimento dell’obiettivo di superare il divario fra sapere
e saper fare in tutte le discipline e i tutti gli indirizzi e
l’avvicinamento delle pratiche didattiche dei licei e degli istituti
tecnici e professionali, può rendere possibile pensare a tempi di
permanenza a scuola dei giovani che superino le 30 ore, soprattutto nel
momento in cui si propone l’obbligo a 18 anni.
Solo mettendo in
luce la differenza sostanziale fra il modello di scuola proposto dalla
legge e quello attuale si può evitare la riproposizione della dicotomia
fra il canale liceale riservato allo studio della cultura
disinteressata e quello professionale indirizzato all’apprendimento di
un mestiere
art. 4, c. 4 riscrittura
“Il tempo scuola varia a seconda delle aree dalle 30 alle 36 ore, di cui 1/6 di orientamento. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale di tutte le discipline, finalizzata a collegare il sapere e il saper fare. Il curricolo di orientamento………
