Comma 7, Articolo 22 della Legge 28 dicembre 20021 n.448 - Legge Finanziaria 2002
Legge 28 dicembre 2001, n.448 - Legge Finanziaria 2002
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).
7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
