Comma 1, Articolo 35 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Legge Finanziaria 2003
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
(in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge Finanziaria 2003
Articolo 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.
