Articolo 22, Comma 4 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002
Ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
(in SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301)
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge Finanziaria 2002
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
