Articolo 1, comma 129 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Finanziaria 2005
LEGGE 30 dicembre 2004, n.311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-2004- Suppl. Ordinario n.192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
