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Legge popolare per una buona scuola per la Repubblica

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LEGGE POPOLARE

barchetta
Ottobre 2006
legge n°1600 della XV legislatura
Lettera aperta
Giugno 2005
La bozza di lavoro
Agosto 2005
Alle Presidenti e ai Presidenti dei Consigli di Circolo e dei Consigli di Istituto
Settembre 2005
Proposte di modifica
Gennaio 2006
Il testo della legge
Approvato dall'assemblea dei Comitati promotori nell'assemblea nazionale di Roma del 21 e 22 gennaio 2006
Relazione introduttiva
Questa relazione ha accompagnato la legge di inziativa popolare nella presentazione alla Corte di Cassazione
I Comitati buona scuola
 

Modifiche all'articolo 1 comma 8

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8. Valorizzazione delle diversità. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza a norma della legge 5/2/1992 n. 104, garantendo l’assegnazione delle deroghe richieste prima dell’inizio dell’anno scolastico. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono alunni/e diversamente abili sono costituite con 3 alunne/i in meno rispetto a quanto disposto dal precedente comma 6. In caso fossero presenti nella classe 2 alunni diversamente abili, si costituisce una classe anche con un numero inferiore di alunni/e. Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a.

(Le modifiche proposte in neretto corsivo

Art 1 comma 8 - Valorizzazione delle diversità

  • PROPONENTE:
    Comitato di Forlì

Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza a norma della legge 5/2/1992 n. 104, garantendo l’assegnazione delle deroghe richieste prima dell’inizio dell’anno scolastico. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono alunni/e diversamente abili sono costituite con 3 alunne/i in meno rispetto a quanto disposto dal precedente comma 6. In caso fossero presenti nella classe 2 alunni diversamente abili, si costituisce una classe anche con un numero inferiore di alunni/e. Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a . (aggiungere : è possibile inserire un massimo di due alunni disabili per classe)


  • PROPONENTE:
    Comitato zona 2 Milano

Al comma 8, si chiede di sostituire nel finale, al posto di “per tutto l’orario di permanenza a scuola” , con “va garantita un’assegnazione di docenti di sostegno, adeguata alle gravità degli handicap”.


  • PROPONENTE:
    Comitato zona 4 Milano e fatto proprio anche dal comitato di Venezia

Per il comma 8 la discussione è stata sulla necessità di copertura oraria totale. Si è preferito chiarire che non sempre questa è necessaria.

…legge 5/2/1992 n. 104, garantendo (l’assegnazione delle deroghe richieste prima dell’inizio dell’anno scolastico,) prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione degli insegnanti in deroga alla quota di organico precedentemente richiesto.
… Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario certificato come necessario dagli enti preposti, fino a coprire eventualmente tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a.


  • PROPONENTE:
    Comitato Cernusco sul Naviglio

si propone la presenza nelle scuole di un equipe psico-pedagogica che possa essere di aiuto agli insegnanti e ai genitori per intervenire correttamente nei confronti degli alunni diversamente abili.


  • PROPONENTE:
    Comitato Gambaro/Volta Torino
“aggiungere alla fine:

(...) Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a per il numero di ore indicato dalla commissione.



  • PROPONENTE:
    Comitato Clericetti-Tajani-Romagna Milano
si propone di modificare la frase di riga 7: Nella determinazione dell’organico etc….con:
Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per un tempo commisurato alla gravità dell’handicap, che non implica necessariamente un tempo che copre tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a, al fine di dare un adeguato sostegno senza però interferire nell’acquisizione dell’autonomia e nell’integrazione con la classe.


  • PROPONENTE:
    Comitati Concorezzo e Brugherio

Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno (togliere “per tutto l’orario di permanenza a scuola”) sostituire con “ per tutto l’orario previsto dal progetto educativo predisposto per l’alunno/a


  • PROPONENTE:
    Comitato Istituto comprensivo n. 7 di Bologna

Si ritiene opportuno specificare che gli insegnanti di sostegno devono essere appositamente formati per questo specifico compito educativo, e rafforzare i vincoli alla formazione delle classi già previsti nell’art. 1 con una disposizione specifica sul numero massimo di disabili per ciascuna classe. Si propone quindi di modificare in questo modo l’ultimo capoverso

“Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno in possesso di titolo specifico. In ogni caso non è possibile inserire più di due alunne/i diversamente abili in ciascuna classe.


  • PROPONENTE:
    Associazione Nazionale Precari CIP

Sostituire L'ultimo paragrafo
Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a.
con

Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno specializzati per il numero delle ore certificato dalla commissione in base alla gravità dell’handicap e all’attenzione dovuta alla continuità didattica.


  • PROPONENTE:
    Comitati di Roma
Sostituire l’ultimo capoverso con

Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a e comunque:
a) con rapporto insegnante di sostegno-alunno modificabile secondo diagnosi funzionale;
b) garantendo continuità didattica dell’insegnante specializzato legata al ciclo scolastico;
c) con formazione permanente per tutti gli operatori che all’interno della scuola lavorano con i bambini disabili.
Ogni scuola statale avrà a disposizione un fondo dedicato alle situazioni di disagio. Tale fondo sarà erogato direttamente dal MIUR e usato nell’esclusivo interesse dei bambini diversamente abili o con disagi.
A garanzia dei raggiungimenti degli obiettivi minimi d’apprendimento, di relazione, di strategia, di recupero ed integrazione, saranno effettuati 3 GLH l’anno, con il coinvolgimento di insegnanti, genitori e strutture sanitarie pubbliche specializzate.


  • PROPONENTE:
    Comitati di Napoli

(..) anche con un numero inferiori di alunni/e. (Eliminare tutto quello che segue) (Aggiungere) Nella formazione iniziale delle classi di prima elementare non si può inserire più di un alunno diversamente abile nell’ambito della stessa classe, fatto salvo l’individuazione di ulteriori casi accertati in itinere fino al completamento del ciclo.Va garantita un’assegnazione di docenti di sostegno, adeguata alla gravità dell’handicap, fino a coprire anche tutto l’orario di permanenza a scuola.

Sarebbe buona norma tutelare il buon funzionamento della classe dal rischio di trovarsi aumentato il numero di soggetti diversamente abili accertati in itinere ( anche con 2/3 unità in più) pur non modificando il numero complessivo degli alunni. Questo spesso accade per tutti quei casi  dove l’accertamento di patologie nell’alunno avviene per mezzo di un percorso lento, dopo un attento e curato rapporto tra genitori/insegnanti e Enti preposti a tale funzione. Fissare il tetto limite nelle classi di prima formazione di ogni ordine e grado, non metterebbe in difficoltà i vari soggetti coinvolti qualora fossero accertati altri casi di disabilità, nell’ambito della stessa classe.

Per quanto riguarda la copertura dI tutto l'’orario di permanenza a scuola, si rileva che non tutti i casi lo richiedono, pertanto essa dovrebbe essere legata alla necessità effettiva accertata.

Created by donati
Last modified 24-01-2006 16:42
 

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