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Legge popolare per una buona scuola per la Repubblica

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LEGGE POPOLARE

barchetta
Ottobre 2006
legge n°1600 della XV legislatura
Lettera aperta
Giugno 2005
La bozza di lavoro
Agosto 2005
Alle Presidenti e ai Presidenti dei Consigli di Circolo e dei Consigli di Istituto
Settembre 2005
Proposte di modifica
Gennaio 2006
Il testo della legge
Approvato dall'assemblea dei Comitati promotori nell'assemblea nazionale di Roma del 21 e 22 gennaio 2006
Relazione introduttiva
Questa relazione ha accompagnato la legge di inziativa popolare nella presentazione alla Corte di Cassazione
I Comitati buona scuola
 

Modifiche all'articolo 1 comma 6

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6. Organici. Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, in base al numero di classi costituite ed ai modelli didattico-organizzativi richiesti. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione. Gli Istituti Scolastici definiscono il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli/lle alunni/e non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dal successivo comma 8. L’organico di ciascun Istituto Scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui ai commi 7, 8, e 9 del presente articolo, secondo norme e regolamenti emanati successivamente. Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell’assegnazione dei/lle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti.

(Le modifiche proposte in neretto corsivo

Art 1 comma 6 - Organici

  • PROPONENTE:
    Comitato di Forlì

Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, in base al numero di classi costituite ed ai modelli didattico-organizzativi richiesti. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione. Gli Istituti Scolastici definiscono il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli/lle alunni/e non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dal successivo comma 8. L’organico di ciascun Istituto Scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui ai commi 7, 8, e 9 del presente articolo, secondo norme e regolamenti emanati successivamente. Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell’assegnazione dei/lle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti.   (aggiungere : La politica degli accorpamenti tra istituti va ripensata secondo modalità che privilegino considerazioni di tipo didattico - educativo )


  • PROPONENTE:
    Comitato zona 4 Milano

Al comma 6 si propone una correzione di scorrevolezza e una di forma ad evitare un equivoco interpretativo. Si vuole qui evitare il comodo equivoco per cui per coprire cattedre vacanti si assegnano ore in più ad altri docenti invece di assumere personale.

Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, (in base al) del numero di classi costituite (ed ai) e dei modelli didattico-organizzativi richiesti.… emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, (anche con) il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti, senza intensificare il lavoro del personale docente già assunto, ma aumentando laddove necessario il numero dei posti in organico.


  • PROPONENTE:
    Comitato
    Napoli 1

Si ritiene necessario vincolare il n. di alunni inferiore a 22 per classe, al D.M. 18/12/75 


  • PROPONENTE
    Comitato Gambaro/Volta Torino
ancora da formulare

(...) ...emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti. –   
MA  l'entrata deve essere garantita dopo un corso di abilitazione che ne garantisca la competenza


  • PROPONENTE:
    Associazione Nazionale Precari CIP

Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, (in base al) del numero di classi costituite (ed ai) e dei modelli didattico-organizzativi richiesti. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione. In deroga alla C.M. n.58 del 9 luglio 2003, gli Istituti Scolastici definiscono il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli/lle alunni/e (non) sia (superiore) comunque inferiore a 22. (salvo quanto disposto dal successivo comma 8). L’organico di ciascun Istituto Scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui ai commi 7, 8, e 9 del presente articolo, secondo norme e regolamenti emanati successivamente.
Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell’assegnazione dei/lle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato (per)  su tutte le cattedre vacanti. Gli incarichi saranno attribuiti nel pieno ed esclusivo rispetto di priorità e diritti acquisiti alla data dell’entrata in vigore della presente legge e, comunque, in conformità a quanto sancito dalla legge 124/99, fino al completo esaurimento delle previgenti graduatorie di merito e/o delle graduatorie permanenti. Al fine di garantire maggiore qualità alla scuola statale si promuove la continuità didattica e il ridimensionamento della precarietà mediante l’abrogazione 1° comma, art. 35, della legge 289/2002. Il numero di cattedre da assegnare a tempo indeterminato è calcolato nella misura del 100% dei posti disponibili e, comunque, resta libero dai vincoli imposti al MIUR da altri dicasteri, con l’obbligo per il governo di reperire i mezzi finanziari per dare piena attuazione alla legge 143/2004 per ciò che attiene alla copertura degli organici. Gli incarichi  sugli spezzoni orari, anche se inferiore a 6 ore settimanali, avviene applicando il comma 2, art.4, della legge 124/1999 e, in deroga al comma 4 dell'art. 22 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001 - Finanziaria 2002 -, comunque mai al personale già impegnato su orario cattedra.

Per tutti quegli istituti del “circuito integrato” – scuole statali e paritarie – che godono a qualsiasi titolo di finanziamento pubblico, obbligo di reclutamento dei docenti dalle graduatorie permanenti sia per gli incarichi a T.I., sia per quelli a T.D. ed a progetto, pena la revoca tanto delle risorse finanziarie, quanto del riconoscimento della parità.


  • PROPONENTE:
    Comitati di Roma

aggiungere a partire dall’ultimo capoverso

“Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell’assegnazione dei/delle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre che si rendano vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche. Le amministrazioni destinatarie della presente legge adeguano le proprie dotazioni organiche ai contenuti previsti negli articoli precedenti. Le singole amministrazioni provvedono a recepire nei rispettivi regolamenti di accesso i contenuti della presente legge entro 90 giorni dalla sua approvazione.”


  • PROPONENTE:
    Comitati di Parma

si propone di inserire al secondo paragrafo:

“Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, DEL GENERE, delle credenze religiose, etc etc”


Created by donati
Last modified 24-01-2006 16:42
 

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