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Legge popolare per una buona scuola per la Repubblica

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LEGGE POPOLARE

barchetta
Ottobre 2006
legge n°1600 della XV legislatura
Lettera aperta
Giugno 2005
La bozza di lavoro
Agosto 2005
Alle Presidenti e ai Presidenti dei Consigli di Circolo e dei Consigli di Istituto
Settembre 2005
Proposte di modifica
Gennaio 2006
Il testo della legge
Approvato dall'assemblea dei Comitati promotori nell'assemblea nazionale di Roma del 21 e 22 gennaio 2006
Relazione introduttiva
Questa relazione ha accompagnato la legge di inziativa popolare nella presentazione alla Corte di Cassazione
I Comitati buona scuola
 

Modifiche all'articolo 1 comma 5

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5. Obbligo scolastico. L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe. Può essere proposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le difficoltà dell’alunno/a non abbia avuto efficacia comprovata. La non ammissione non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

(Le modifiche proposte in neretto corsivo

Art 1 comma 5 - Obbligo scolastico

  • PROPONENTE:
    Comitato di Forlì

L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età. (sostituire con : sarà gradualmente portato al diciottesimo anno di età. In particolare, nella fascia 16/18 anni  occorre prevedere un' articolazione di momenti di formazione scolastica e di attività laboratoriali professionalizzanti, comunque organizzati e gestiti dall'istituzione scolastica )Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe. Può essere proposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le difficoltà dell’alunno/a non abbia avuto efficacia comprovata. La non ammissione non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali atte a garantire all’alunno/a  (sostituire con : favorire ) il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

  • PROPONENTE:
    Comitato zona 4 Milano

L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d'infanzia e termina con il diciottesimo anno d'età. A partire dalla scuola elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe con la sola componente insegnante. A partire dalla scuola elementare, nei casi in cui un/a alunno/a evidenzi difficoltà di apprendimento tali da poter compromettere la conclusione positiva della classe frequentata e il conseguente passaggio a quella successiva, gli insegnanti del team educativo o del consiglio di classe predispongono un intervento individualizzato (nel metodo e, se necessario, nei contenuti) affinché tali lacune vengano colmate. Laddove anche ciò risulti inefficace, e laddove il team o consiglio di classe lo ritenga opportuno per l’alunno/a, può essere proposta la non ammissione alla classe successiva. Questa non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da indicazioni indirizzate ai nuovi insegnanti, atte a favorire il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati. Tale passaggio si attuerà in una logica di collaborazione tra i docenti, nel rispetto delle reciproche facoltà. La valutazione periodica dell'alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ratio:
Al comma 5 si aggiungono alcune cose per evidenziare che il passaggio da una classe all’altra per scrutinio non c’è nella Scuola dell’Infanzia e che i genitori non entrano in questa decisione. Si svolge inoltre una discussione sul problema delle bocciature. A parere di alcuni l’attuale formulazione è troppo tranchant nei riguardi del problema, poiché appare, nell'”atmosfera” del comma, una sorta di “presunzione di colpa” dell'insegnante che propone la bocciatura e perché esistono situazioni (seppur rare) in cui il fermare un bambino/ragazzo può essere realmente utile al suo processo di crescita e tutt’altro che “punitivo”. Inoltre il precisare la formulazione di un progetto per l’anno successivo, che quindi dovrebbe essere svolto da altri insegnanti, appare un po’ rigido e limitativo, dal momento che non ne è precisata la sua natura indicativa e non prescrittiva e non sono menzionate

   i. la collaborazione tra insegnanti vecchi e nuovi in sede di attuazione delle proposte progettuali
      consigliate dall'insegnante della classe di provenienza,
   ii. la loro eventuale modifica, che può e deve essere effettuata dall'insegnante ricevente,
       in ascolto del processo di crescita e di  maturazione dell'alunno ricevuto


PROPONENTE
Comitato di Venezia

Si accoglie, nella sua parte iniziale, la proposta del comitato zona 4 Milano.
Iniziale:
L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe. (..)

Cioè diventa:

L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età. A partire dalla scuola elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe con la sola componente insegnante. (..)


  • PROPONENTE
    Comitato Gambaro/Volta Torino

aggiungere:

5.    Obbligo scolastico. L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età attuando un coinvolgimento delle famiglie nei percorsi scolastici degli alunni. (...)

(...) La non ammissione non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali anche attraverso le proposte di re-indirizzamento, atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.


  • PROPONENTE:
    Comitato Clericetti-Tajani-Romagna Milano

Il contenuto dell’intera frase non è stato condiviso “Può essere proposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le difficoltà dell’alunno/a non abbia avuto efficacia comprovata”.

Se crediamo che il nostro progetto avrebbe dovuto “rimediare” alla svogliatezza? del ragazzo e non c’è riuscito, probabilmente il nostro progetto non era adeguato o non è stato ben applicato, pertanto esso andava modificato o andava applicato adeguatamente con una verifica in itinere. Per quanto detto non si può far scaturire la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, così come viene affermato nel testo. Si tratta piuttosto di valutare l’efficacia del progetto individuale proposto e l’efficacia della sua applicazione.

A nostro avviso, questa frase va riformulata.


  • PROPONENTE:
    Comitato di Monza
togliere: “diciottesimo” sostituire con : “sedicesimo


  • PROPONENTE:
    Comitato Bologna 1
integrazione:

L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età. L'innalzamento del termine dell'obbligo scolastico da sedici a diciotto anni di età dovrà avvenire gradualmente entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il passaggio da una classe alla


  • PROPONENTE:
    Comitati di Napoli

modifica e aggiunta

…La valutazione periodica dell’alunno ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito senza oneri a carico dei destinatari ed uguale su tutto il territorio nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione. Particolare attenzione viene prestata ai titoli di studio rilasciati per la scuola Media e Superiore per la loro equipollenza a livello europeo.


  • Pervenuto il 19 gennaio
    PROPONENTE:
    Comitato di Corsico, Buccinasco, Assago, Cesano Boscone

L’obbligo scolastico si assolve nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola d’infanzia e termina con il sedicesimo anno d’età.

Ratio:
riteniamo  importante  portare  l’obbligo ai 18  anni, ma gradualmente  e  a  condizione  che  soprattutto  nelle  scuole  non-liceali siano strutturati  apprendimenti  in  grado di motivare la   permanenza  a  scuola   per  quei  ragazzi  che la  scuola tradizionale non la  reggono .
Viene  inoltre avanzata  la  proposta  di far  concludere  entro il 18^ anno di età  degli studenti la scuola superiore, in  modo da uniformarsi alle scuole superiori europee.


Created by donati
Last modified 24-01-2006 16:42
 

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