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Legge popolare per una buona scuola per la Repubblica

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You are here: Home » Members » Milano, Comitato di zona 4 » Riassunto dei verbali delle riunioni del 4, 18 ottobre e 9 novembre
LEGGE POPOLARE

barchetta
Ottobre 2006
legge n°1600 della XV legislatura
Lettera aperta
Giugno 2005
La bozza di lavoro
Agosto 2005
Alle Presidenti e ai Presidenti dei Consigli di Circolo e dei Consigli di Istituto
Settembre 2005
Proposte di modifica
Gennaio 2006
Il testo della legge
Approvato dall'assemblea dei Comitati promotori nell'assemblea nazionale di Roma del 21 e 22 gennaio 2006
Relazione introduttiva
Questa relazione ha accompagnato la legge di inziativa popolare nella presentazione alla Corte di Cassazione
I Comitati buona scuola
 

Riassunto dei verbali delle riunioni del 4, 18 ottobre e 9 novembre

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Integrazioni e modifiche suggerite per la bozza della legge di iniziativa popolare nelle riunioni del coordinamento di zona 4 Milano, riunitosi nella Scuola elementare di viale Mugello alle ore 21.00 di martedì 4 ottobre, martedì 18 ottobre, mercoledì 9 novembre.

Sono presenti genitori e/o insegnanti delle seguenti scuole: Istituto comprensivo Via Dalmazia, Istituto comprensivo Morosini – Manara, Scuola elementare Mugello-Mezzofanti, SMS Cipro-Ascoli, Istituto comprensivo Via Polesine, ITC Verri, ITC Gramsci.

Si discute preliminarmente sulla costituzione del comitato promotore, esaminando pro e contro relativi alla formazione di una struttura distinta dal coordinamento di zona. Visto che tutti i presenti concordano sull’utilità della legge e sul percorso proposto, si decide di costituire un comitato a cui aderiscono tutti i presenti. Resta ovviamente aperta la possibilità di altre adesioni, nonché di continuare ad organizzare, ove ve ne sia la necessità e la forza, iniziative di diverso tipo (“la resistenza continua”). Si rimanda ad un successivo appuntamento la nomina del/dei referente/i da inviare all’assemblea nazionale. Si ritiene anche che, visto il concreto utilizzo  (che è minimo) della Mailing-list del coordinamento, possa essere superfluo creare un'altra lista, in cui di fatto inserire tutti i membri che prendono parte attiva alle stesse riunioni del coordinamento. Il punto non si è concluso ma non è esclusa la scelta di tenera la ML del coordinamento anche come ML del comitato Legge Popolare, questo anche per mettere al corrente i membri della lista del coordinamento e risvegliarne lo spirito di partecipazione.
Si decide di individuare nella persona di Roberto Attanasio (Mario Piemontese come supplente) il delegato del Comitato all'assemblea nazionale sulla Legge Popolare. Si chiarisce (Mario) che, in ogni caso, l'assemblea è aperta (Elena Miglietta infatti afferma che vi si recherà) e laddove almeno i coordinatori del Coordinamento di zona avessero intenzione di parteciparvi, possono farlo.

Avendo già fatto nella precedente riunione una presentazione completa di tutta la legge, si passa ad esaminarla analiticamente, soffermandosi soprattutto sui punti dei vari commi che possono prestarsi, al di là delle intenzioni degli estensori della bozza, a interpretazioni non univoche.

Al comma 1 si propone di aggiungere un verbo per distinguere dalla crescita e formazione (ritenute finalità prime della scuola) l’acquisizione di competenze utili per il lavoro (ritenuta di ordine diverso).

È finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana,
alla formazione del cittadino e della cittadina, promuove (facilita)
all'acquisizione di competenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro.


Al comma 3 si propone di cambiare la seconda frase perché corsi per adulti si possono organizzare anche al mattino.

Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi per l’Educazione degli
Adulti.
(al posto di: Per quanto riguarda l’Educazione degli Adulti, lo Stato
promuove e sostiene l'attivazione di corsi pomeridiani e serali.)

Al comma 4 si propone di cancellare un pezzo che potrebbe essere il cavallo di Troia per introdurre regionalizzazioni spinte (corsi di dialetto, cultura celtica, ecc.)

A tal fine la pratica scolastica si organizza in un’alternanza di lezioni 
frontali, attività laboratoriali, momenti ludico-educativi, lavoro individuale
e cooperativo, interventi educativi progettati con le ASL, partecipazione
alla vita sociale e culturale del proprio territorio, organizzazione di
scambi culturali tra Istituti e con scuole di altri paesi, calibrati sui bisogni
peculiari delle differenti realtà e fasce di età.

Al comma 5 si aggiungono alcune cose per evidenziare che il passaggio da una classe all’altra per scrutinio non c’è nella Scuola dell’Infanzia e che i genitori non entrano in questa decisione. Si svolge inoltre una discussione sul problema delle bocciature. A parere di alcuni l’attuale formulazione è troppo tranchant nei riguardi del problema, poiché appare, nell'”atmosfera” del comma, una sorta di “presunzione di colpa” dell'insegnante che propone la bocciatura e perché esistono situazioni (seppur rare) in cui il fermare un bambino/ragazzo può essere realmente utile al suo processo di crescita e tutt’altro che “punitivo”. Inoltre il precisare la formulazione di un progetto per l’anno successivo, che quindi dovrebbe essere svolto da altri insegnanti, appare un po’ rigido e limitativo, dal momento che non ne è precisata la sua natura indicativa e non prescrittiva e non sono menzionate
   i. la collaborazione tra insegnanti vecchi e nuovi in sede di attuazione delle proposte progettuali
      consigliate dall'insegnante della classe di provenienza,
   ii. la loro eventuale modifica, che può e deve essere effettuata dall'insegnante ricevente,
       in ascolto del processo di crescita e di   maturazione dell'alunno ricevuto.
Il testo viene approvato nella seguente versione:

L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo di
Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della
scuola d'infanzia e termina con il diciottesimo anno d'età. A partire
dalla scuola elementare
, il passaggio da una classe alla successiva
avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe
con la sola componente insegnante. A partire dalla scuola elementare,
nei casi in cui un/a alunno/a evidenzi difficoltà di apprendimento tali
da poter compromettere la conclusione positiva della classe frequentata
e il conseguente passaggio a quella successiva, gli insegnanti del team
educativo o del consiglio di classe predispongono un intervento
individualizzato (nel metodo e, se necessario, nei contenuti) affinché
tali lacune vengano colmate. Laddove anche ciò risulti inefficace, e
laddove il team o consiglio di classe lo ritenga opportuno per
l’alunno/a, può essere proposta la non ammissione alla classe
successiva.
Questa non può essere determinata da motivi comportamentali
e deve essere accompagnata da indicazioni indirizzate ai nuovi
insegnanti, atte a favorire
il raggiungimento nell’anno successivo
degli obiettivi prefissati. Tale passaggio si attuerà in una logica di
collaborazione tra i docenti, nel rispetto delle reciproche facoltà
. La
valutazione periodica dell'alunno/a ed il giudizio finale sono
documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica
Istruzione.

Al comma 6 si propone una correzione di scorrevolezza e una di forma ad evitare un equivoco interpretativo.

Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente 
entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti,
(in base al) del numero di classi costituite (ed ai) e dei modelli
didattico-organizzativi richiesti.… emana norme e regolamenti che ne garantiscano
l’effettiva applicazione, (anche con) il conferimento obbligatorio entro un
anno di incarichi a tempo indeterminato per le cattedre vacanti,
senza intensificare il lavoro
del personale docente già assunto, ma aumentando
laddove necessario il numero dei posti in organico.

Si vuole qui evitare il comodo equivoco per cui per coprire cattedre vacanti si assegnano ore in più ad altri docenti invece di assumere personale.

Per il comma 8 la discussione è stata sulla necessità di copertura oraria totale. Si è preferito chiarire che non sempre questa è necessaria.

…legge 5/2/1992 n. 104, garantendo (l’assegnazione delle deroghe
richieste prima dell’inizio dell’anno scolastico,) prima dell’inizio
dell’anno scolastico, l’assegnazione degli insegnanti in deroga alla
quota di organico precedentemente richiesto.

… Nella determinazione
dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per
tutto l’orario certificato come necessario dagli enti preposti, fino a
coprire eventualmente tutto l’orario
di permanenza a scuola
dell’alunno/a.


Per il comma 9 di è discusso sulla differenza fra integrazione e interazione. Pur capendo e apprezzando le intenzioni degli estensori, qualcuno sottolineava la preoccupazione che il termine “interazione” fosse troppo distaccato, indicando due entità che si toccano senza scambiarsi niente. Non si è raggiunto un consenso per ora su questo aspetto. Inoltre, si proponeva di togliere le ultime parole dell’ultima riga:
il compito della scuola non è di risolvere tutti i problemi legati all’immigrazione, sostituendosi così al Governo per ciò che riguarda l'assistenza in senso generale alle famiglie immigrate, ma sarebbe già tanto che risolvesse quelli esposti nelle frasi precedenti, risolti i quali riteniamo che possa essere già favorito, nell'extra-scuola, un percorso di inte(g)razione sociale per le famiglie degli alunni

… aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e, e per 
erogare servizi di accoglienza, orientamento e supporto
a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle
pienamente partecipi del percorso formativo dei propri figli

(e favorirne l'interazione sociale.)

comma 10: si discute ampiamente su natura, scopo ed effettiva attuazione dei principi che  diedero vita agli istituti comprensivi. E' parere di diversi insegnanti presenti alla riunione che, sul piano didattico e riguardo all'effettivo collegamento tra elementare e media, gli istituti comprensivi abbiamo mostrato non poche lacune. Infatti, se non c'è una reale progettazione ed attuazione comune sul piano della didattica (p.e. del curricolo verticale), la natura del comprensivo viene ridotta a mero aspetto burocratico/organizzativo, e non è infrequente che lo scollamento si verifichi poi in modo palese nei collegi docenti unitari, quando le scuole di diverso grado sono chiamate ad esprimersi su stessi punti, ciascuna portando proprie esigenze ed opinioni spesso confliggenti proprio a causa di un mancato lavoro comune pregresso. Inoltre, dal comma così come scritto non è evidente che il governo delle discontinuità non è relativo solo alle realtà dei comprensivi (che si fermano alla scuola media inferiore), ma è ben marcato anche nel passaggio dalla media alle superiori, laddove è più alto il rischio di dispersione scolastica o di abbandono degli studi. Si propone quindi la modifica del comma in questi termini:

Ogni Scuola del Sistema Educativo di Istruzione statale e non realizza 
i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva,
per governare lediscontinuità del processo di apprendimento.
Anche a partire dallaverifica dell'esperienza degli Istituti Comprensivi
e del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, il Ministero
della Pubblica Istruzione promuove e sostiene, con appositi progetti,
percorsi di raccordo da attuare tra docenti, con gli/le alunni/e e con il
coinvolgimento delle famiglie.

L’eliminazione del termine "statale e non" dipende dal fatto che l'intenzione è di portare le scuole non statali ad assumere come modello, al fine di poter essere parificabili, la legislazione che riguarda le scuole statali (e quindi non è nostro compito legiferare riferendosi anche alle scuole non statali).


Comma 11: si discute sul concetto di programma "orientativo": seppure inteso come l'estensore della legge ha appunto voluto intenderlo, si pensa che la dimensione orientativa e non rigidamente  prescrittiva sia già implicita anche in programmi che non si definiscono "orientativi", in virtù della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita. Inoltre, con questo termine si intravvede il rischio di una possibile regionalizzazione estrema dei programmi, che può essere anche molto negativa (laddove, per esempio, si pensi che la lingua "celtica" o "padana" possano essere più importanti di quella nazionale, eccetera....). In effetti, la dimensione di spazio decisionale programmatico contestualizzato alla propria realtà è già oggi esperienza concreta di tutti gli insegnanti. Una legge che definisce programmi scolastici nazionali dovrebbe non contenere elementi di eccessiva discrezionalità dichiarati fin da subito, che rischierebbero di sommarsi a ciò che nella prassi è di fatto già acquisito e garantito (dalla Costituzione e dall'Autonomia scolastica). Si propongono quindi le seguenti modifiche:

Allo scopo di garantire un’omogenea
offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero
della Pubblica Istruzione adotta “Programmi didattici (orientativi)
nazionali” e definisce le abilità, le conoscenze e le competenze di
base che devono essere (tendenzialmente) raggiunte dagli alunni/e di
ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale…

Ci si assegna il compito di comprendere meglio la natura e la formazione del CNPI (da chi, come e con quali criteri viene eletto, come e da chi è formato, eccetera). Dalla ricerca successivamente svolta da Mario si sono ricavate le seguenti informazioni.
Decreto legislativo 16 aprile 1994 (Testo unico) art. dal 23 al 25 e art. dal 30 al 43
Ordinanza ministeriale 28 giugno 1995 (Elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione)
Il CNPI è stato istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (Organi collegiali).
Il CNPI è formato da 74 componenti, distribuiti così come segue:

  • 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole;
  • 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della Pubblica Istruzione;
  • 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
  • 3 rappresentanti dei presidi eletti dal corrispondente personale di ruolo;
  • 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
  • 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
  • 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
  • 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  • 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
  • 2 rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale, eletti nel suo seno;
  • 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

I membri del CNPI non sono rieleggibili più di una volta.
Il CNPI dura in carica cinque anni.
Il CNPI è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione.
Il CNPI esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione.
Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere del CNPI è obbligatorio.
Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel CNPI hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
Il CNPI è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
I pareri e le deliberazioni del CNPI sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione.

comma 12:

Lo Stato determina e garantisce .... Il Ministero della Pubblica Istruzione, 
di concerto con gli enti locali preposti
,
è impegnato a varare, entro 12 mesi dall’approvazione della
presente legge, un piano per l'edilizia scolastica che provveda alla
costruzione di nuove strutture e all'adeguamento delle strutture
esistenti, secondo dopo "Pubblica Istruzione", inserire "di concerto
con gli enti locali preposti".

comma 13: nella consapevolezza che la nostra è una proposta di legge di iniziativa popolare, tutt’altro che definita e immodificabile da chi poi dovrà prenderla in mano nelle istituzioni dello Stato, e nella convinzione che si possa tentare di mettere sul piatto temi importanti, di cui peraltro si discute da anni (spingendo in questo modo il parlamento a prendere atto dell'esistenza del problema e invitandolo a trovarne soluzione), si ritiene possibile  inserire in questo comma la "vexata quaestio" della parità di retribuzione, da affiancare alla dichiarata assenza di gerarchie e parità di dignità, per tutti i docenti di ogni ordine e grado. Questo anche alla luce del fatto che oggi gli insegnanti elementari necessitano di laurea, esattamente come i professori delle medie e superiori, pur svolgendo un lavoro che impegna maggiormente sul piano orario. Si propone quindi di inserire la seguente modifica:

Nel Sistema Educativo di Istruzione viene
sancita l’unicità … dignità di tutte le discipline e ambiti
disciplinari, con parità di orario e retribuzione tra i docenti di ogni
ordine e grado.
La qualificazione ...


Created by donati
Last modified 03-12-2005 01:18
 

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