Proposte di modifica del CIP
Art 1 comma 6 - Organici
Le dotazioni organiche degli Istituti Scolastici sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base delle domande presentate dai singoli istituti, (in base al) del numero di classi costituite (ed ai) e dei modelli didattico-organizzativi richiesti. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione. In deroga alla C.M. n.58 del 9 luglio 2003, gli Istituti Scolastici definiscono il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli/lle alunni/e (non) sia (superiore) comunque inferiore a 22. (salvo quanto disposto dal successivo comma 8). L’organico di ciascun Istituto Scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui ai commi 7, 8, e 9 del presente articolo, secondo norme e regolamenti emanati successivamente.
Lo Stato riconosce il valore della continuità didattica nell’assegnazione dei/lle docenti alle classi ed emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento obbligatorio entro un anno di incarichi a tempo indeterminato (per) su tutte le cattedre vacanti. Gli incarichi saranno attribuiti nel pieno ed esclusivo rispetto di priorità e diritti acquisiti alla data dell’entrata in vigore della presente legge e, comunque, in conformità a quanto sancito dalla legge 124/99, fino al completo esaurimento delle previgenti graduatorie di merito e/o delle graduatorie permanenti. Al fine di garantire maggiore qualità alla scuola statale si promuove la continuità didattica e il ridimensionamento della precarietà mediante l’abrogazione 1° comma, art. 35, della legge 289/2002. Il numero di cattedre da assegnare a tempo indeterminato è calcolato nella misura del 100% dei posti disponibili e, comunque, resta libero dai vincoli imposti al MIUR da altri dicasteri, con l’obbligo per il governo di reperire i mezzi finanziari per dare piena attuazione alla legge 143/2004 per ciò che attiene alla copertura degli organici. Gli incarichi sugli spezzoni orari, anche se inferiore a 6 ore settimanali, avviene applicando il comma 2, art.4, della legge 124/1999 e, in deroga al comma 4 dell'art. 22 della Legge n.448 del 28 dicembre 2001 - Finanziaria 2002 -, comunque mai al personale già impegnato su orario cattedra.Per tutti quegli istituti del “circuito integrato” – scuole statali e paritarie – che godono a qualsiasi titolo di finanziamento pubblico, obbligo di reclutamento dei docenti dalle graduatorie permanenti sia per gli incarichi a T.I., sia per quelli a T.D. ed a progetto, pena la revoca tanto delle risorse finanziarie, quanto del riconoscimento della parità.
Art 1 comma 7 - Lotta alla dispersione scolastica.
Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, e per favorire il successo scolastico/formativo la Scuola progetta interventi rivolti agli/lle alunni/e in situazioni di disagio socio-ambientale e/o in difficoltà di apprendimento. Il numero di alunni per classe non deve essere superiore a 20 nelle aree e nelle fasce più a rischio di dispersione che saranno individuate in appositi elenchi da aggiornare/integrare ogni tre anni dalle singole regioni. Lo Stato assicura a ciascun Istituto Scolastico organici funzionali stabili e una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente specializzati/e, che concorra, insieme ai/lle docenti della classe e, in collaborazione con gli enti territoriali, i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e con l’associazionismo del territorio, alla progettazione e realizzazione di tali interventi.
Art 1 comma 8 - Valorizzazione delle diversità
Sostituire L'ultimo paragrafo
Nella
determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di
sostegno per tutto l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a.
con
Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno specializzati per il numero delle ore certificato dalla commissione in base alla gravità dell’handicap e all’attenzione dovuta alla continuità didattica.
Art 1 comma 11 - Programmi
Sostituire L'ultimo paragrafo
Fino all’adozione di tali “Programmi didattici orientativi”, rimangono in vigore gli Orientamenti Didattici per la Scuola dell’Infanzia del 1991, i Programmi Didattici per la Scuola Elementare del 1985, i Programmi e gli orari di insegnamento della Scuola Media del 1979. Il gruppo di lavoro della Scuola Superiore dovrà prioritariamente occuparsi del biennio unitario, di cui all’art. 4 comma 4, definendo i relativi programmi entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge
con
Fino all’adozione di tali “Programmi didattici orientativi”, rimangono in vigore gli Orientamenti Didattici per la Scuola dell’Infanzia del 1991, i Programmi Didattici per la Scuola Elementare del 1985, i Programmi e gli orari di insegnamento della Scuola Media del 1979 e l’apprendimento della seconda lingua comunitaria, come previsto dalle direttive europee. Il gruppo di lavoro della Scuola Superiore dovrà prioritariamente occuparsi del biennio unitario, di cui all’art. 4 comma 4, definendo i relativi programmi entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge.
Art 1 comma 13 - Funzione docente.
Inserire tra il primo e l'ultimo paragrafo
(..) ambiti disciplinari.
A fronte dei pari doveri contrattuali, dell’unicità della funzione docente e della collegialità dell’azione didattica, ai neoincaricati con contratto a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta pari dignità giuridica, contrattuale, normativa, retributiva, ricostruzione e progressione di carriera.
La qualificazione (..)
Art.3 comma 12
(..) La Scuola Media accoglie tutti i/le ragazzi/e presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’esame dell’ultimo anno della Scuola Elementare.
Art.3 comma 13
Gli Istituti Scolastici offrono la scelta tra un modello di scuola a tempo normale di 30 o 33 ore
Art 5 Abrogazioni
Il comma 1 dell’articolo 35 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato,
( finanziaria 2003 - riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali)Il comma 4 dell’articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogata,
La C.M. n.58 del 9 luglio 2003 è abrogata
(finanziaria 2002- disposizioni in materia di organizzazione scolastica). Ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.)(recante disposizioni ai dirigenti scolastici per aumentare il numero di alunni per classe) in aperto contrasto con l’autonomia gestionale dei singoli istituti e con la valutazione delle specifiche condizioni culturali e socio-economiche alla base della congrua definizione della consistenza di ogni singola classe.
