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Legge popolare per una buona scuola per la Repubblica

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LEGGE POPOLARE

barchetta
Ottobre 2006
legge n°1600 della XV legislatura
Lettera aperta
Giugno 2005
La bozza di lavoro
Agosto 2005
Alle Presidenti e ai Presidenti dei Consigli di Circolo e dei Consigli di Istituto
Settembre 2005
Proposte di modifica
Gennaio 2006
Il testo della legge
Approvato dall'assemblea dei Comitati promotori nell'assemblea nazionale di Roma del 21 e 22 gennaio 2006
Relazione introduttiva
Questa relazione ha accompagnato la legge di inziativa popolare nella presentazione alla Corte di Cassazione
I Comitati buona scuola
 

Proposte di emendamento del Comitato promotore istituito presso l’Istituto comprensivo n. 7 di Bologna (12 gennaio 2006)

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Legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la Repubblica

Art. 1 comma 8

Si ritiene opportuno specificare che gli insegnanti di sostegno devono essere appositamente formati per questo specifico compito educativo, e rafforzare i vincoli alla formazione delle classi già previsti nell’art. 1 con una disposizione specifica sul numero massimo di disabili per ciascuna classe. Si propone quindi di modificare in questo modo l’ultimo capoverso (modifiche in grassetto):

“Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno in possesso di titolo specifico. In ogni caso non è possibile inserire più di due alunne/i diversamente abili in ciascuna classe.

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Art. 1 comma 12

Il piano di edilizia scolastica non è solo relativo all’adeguamento delle strutture alle esigenze quantitative. Questo è il presupposto fondamentale, specialmente al Sud, ma non l’unico. Riteniamo che l’accenno alla qualità e alla vivibilità degli edifici vada approfondito, in particolare sottolineando l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nella progettazione. La proposta è di aggiungere il testo seguente alla fine del comma:

La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo il criterio della “progettazione partecipata”, che prevede la partecipazione attiva di insegnanti, genitori, alunne/i, personale non docente”.

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Art. 1 nuovo comma

Ci è sembrato degno di approfondimento il tema dell’integrazione tra scuola e territorio, in particolare precisando il ruolo degli Enti locali. Al di là degli obblighi di legge già esistenti (costruzione e manutenzione edifici scolastici, fornitura pasti, etc.), questo ruolo deve essere ridefinito per evitare che gli Enti locali vengano percepiti solo come erogatori di risorse finanziarie aggiuntive (quando ce ne sono), oppure che siano completamente assenti. Proponiamo di inserire un nuovo comma:

“Le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali attuano servizi e progetti secondo il principio della “coprogettazione” e della “cogestione”, allo scopo di realizzare una effettiva integrazione tra scuola e territorio. Lo Stato assicura idonei finanziamenti annuali a tali servizi e progetti”.

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Art. 1 nuovo comma

La proposta di legge chiarisce il valore educativo della refezione scolastica. Sarebbe necessario approfondire l’argomento anche dal punto di vista della qualità della refezione e delle sue connessioni con le tematiche ambientali e dell’economia etica. Proponiamo di inserire un nuovo comma:

“Gli Enti locali garantiscono un elevato qualitativo della refezione scolastica. Ciascuna Istituzione scolastica, in accordo con gli Enti locali, istituisce una commissione mista formata da rappresentanti degli insegnanti e dei genitori con il compito di controllare la qualità dell’intero ciclo di produzione e somministrazione pasti, compresa la definizione delle diete e l’acquisto delle materie prime. E’ obbligatoria l’introduzione di alimenti biologici, fino al raggiungimento del 100% dei prodotti utilizzati entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge. Gli Enti locali devono incentivare l’acquisto di materie prime provenienti dai circuiti del mercato equo e solidale”.

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Art. 1 nuovo comma

Accanto alla funzione docente, ben delineata al comma 13, è necessario ridefinire i principi della funzione dirigente. I dipartimenti universitari eleggono al proprio interno il proprio direttore (con mandato a termine), le Università eleggono al proprio interno il Rettore (con mandato a termine): perché le istituzioni scolastiche devono invece subire l’imposizione dall’alto di un dirigente selezionato secondo logiche discutibili e inamovibile? L’eleggibilità del dirigente scolastico rafforzerebbe enormemente il principio dell’autogoverno della scuola. Proponiamo l’inserimento di questo comma:

“La carica di dirigente scolastico è elettiva. I docenti di ruolo e quelli con incarico annuale, il personale non docente di ruolo e con incarico annuale eleggono alla carica di dirigente un docente di ruolo della propria Istituzione scolastica. L’incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per uguale durata. Per tutta la durata dell’incarico, il dirigente eletto è esonerato dall’attività didattica.”

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Art. 3 comma 10

Il mantenimento dell’ordinamento scolastico pre-riforma comporta la necessità di sottolineare il passaggio tra i vari cicli di studio. Per questo proponiamo di ristabilire l’esame al termine della quinta elementare. Proponiamo di aggiungere questo capoverso al comma 10:

“Al termine del quinto anno l’alunna/o sosterrà l’esame per l’ammissione alla scuola media”.

Created by donati
Last modified 13-01-2006 21:25
 

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